Art. 15.
(Disposizioni in materia di scuole
di specializzazione di area sanitaria).

      1. Il percorso formativo delle scuole di specializzazione di area sanitaria può prevedere percorsi differenziati per sub-specialità, di durata non eccedente i due anni.
      2. Il Comitato di scienze mediche del Consiglio universitario nazionale provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad apportare le opportune modifiche agli ordinamenti didattici, anche riaccorpando specializzazioni esistenti.
      3. Per la programmazione, l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica si avvale anche della consulenza delle società scientifiche.